La cooperativa è una società a scopo mutualistico, il suo fine non è infatti speculativo (di lucro) ma è quello di perseguire l’interesse dei soci (la mutualità).
Si definisce mutualistico lo scopo che “consiste nel fornire beni o servizi, od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato”.
L’interesse a creare la cooperativa può avere infatti diversa natura:
La società cooperativa quindi, in virtù dello scopo mutualistico, potrà essere:
Nella società cooperativa rileva l’interesse della base sociale allo scopo mutualistico: per questo motivo, a prescindere dal capitale sociale detenuto da ciascuno, in Assemblea vale la regola di 1 testa = 1 voto.
Tutte le cooperative sono ugualmente caratterizzate dalla funzione sociale riconosciuta e tutelata dalla Costituzione con l’art. 45.
Per creare una cooperativa il primo costo per i soci – come per ogni altra impresa – è il capitale sociale.
Per creare una società cooperativa inoltre, non è prevista una quota definita per la costituzione dell’impresa: sono enti a capitale sociale variabile (il capitale sociale muta conseguentemente all’entrata o all’uscita dei soci, senza che ciò renda necessario modificare l’atto costitutivo).
Esiste però un valore minimo per creare una cooperativa: ogni socio deve versare almeno una quota del valore di €25 (sono i soci a decidere, al momento della costituzione precisandolo nello statuto, il valore della singola quota); possono essere sottoscritte più quote di capitale (appunto del valore minimo di €25) sino al raggiungimento massimo di €100.000 per socio.
Per creare una cooperativa oltretutto, è necessario l’atto pubblico redatto da notaio, non è possibile quindi fare una cooperativa senza notaio.
Per la creazione di una cooperativa il notaio infatti dovrà redigere l’atto costitutivo, lo statuto, effettuare le necessarie comunicazioni e notifiche al Registro delle Imprese e all’Albo Nazionale delle società cooperative.
Ovviamente non è possibile ipotizzare, ad esempio, la nascita di una cooperativa di 10 soci con un capitale di 250 euro. Il notaio non ammetterebbe la costituzione di una cooperativa con una dotazione di capitale così bassa, tale da non coprire neanche le spese di costituzione.
È possibile stimare in 1.500-2.500 euro la spesa per aprire una cooperativa e per gli adempimenti iniziali.
La cooperativa, una volta costituitasi, può chiedere di associarsi a Confcooperative.
In Puglia l’associazione è presente nella Provincia di Foggia per fornire assistenza e consulenza, portare sui tavoli politico-sindacali richieste e problematiche da risolvere, tutelare le proprie aderenti e occuparsi dell'attività obbligatoria di vigilanza.
Le cooperative sono sottoposte ad un particolare sistema di vigilanza, esercitato dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso l’attività dei revisori.
La vigilanza delle cooperative consiste in un’attività ispettiva periodica, a cadenza annuale o biennale, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi, necessaria a verificare la persecuzione dello scopo mutualistico.
Solo appurando la finalità mutualistica, le cooperative possono definirsi tali e di conseguenza beneficiare di alcune agevolazioni fiscali.
Per le cooperative aderenti a un’associazione di rappresentanza, quale Confcooperative, l’attività di vigilanza viene svolta direttamente ed unicamente dall’associazione cui la cooperativa aderisce attraverso i propri revisori.
Per creare una cooperativa, si applicano le disposizioni sulla società per azioni (SPA). Fanno eccezione:
Le cooperative possono essere a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente; alle cooperative a mutualità prevalente è riconosciuto un regime fiscale agevolato.
Quando si crea una cooperativa a seconda della tipologia di scambio mutualistico, si definisce a mutualità prevalente quella cooperativa che:
OPPURE
OPPURE
Le cooperative sociali sono di diritto a mutualità prevalente.
La cooperativa è una società senza scopo di lucro.
Gli utili d’esercizio per chi apre una cooperativa sono quindi sottoposti a precise destinazioni:
La restante parte può essere destinata a riserva indivisibile (o, solo in caso di cooperative a mutualità non prevalente, a riserva divisibile), a ristorno, e/o a dividendo nella misura consentita dalla legge.
La riserva indivisibile non può mai essere distribuita, neppure in caso di scioglimento della società, ma viene confluita nei fondi mutualistici.
Seppur entrambi scaturiscono da un risultato d’esercizio positivo (in utile), il dividendo è la remunerazione del capitale sociale, mentre il ristorno – istituto speciale delle società cooperative – è la ridistribuzione del profitto della cooperativa ai soci erogato in funzione della quantità e della qualità dello scambio mutualistico.
Più il socio “ha scambiato” con la cooperativa, più questo scambio valorizza il ristorno erogabile.
Creare una cooperativa comporta diversi vantaggi fiscali in relazione al fatto che parte degli utili della cooperativa non vengono distribuiti tra i soci, ma vengono nuovamente investiti nell’impresa, al fine di garantirne la continuità nel tempo, favorire le nuove generazioni, creare nuove opportunità di crescita e di occupazione.
Lo Stato decide quindi di “premiare” il ruolo sociale dell’impresa cooperativa.
Il regime fiscale per chi crea una cooperativa prevede che la parte degli utili che le cooperative destinano a riserve patrimoniali indivisibili tra i soci non concorrano a formare il reddito imponibile della società a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali riserve patrimoniali tra i soci (sia durante la vita dell’impresa che al suo scioglimento).
I vantaggi fiscali per chi crea una cooperativa si applicano in misura maggiore quando la cooperativa è a mutualità prevalente, cioè opera principalmente con i propri soci.
Da ricordare inoltre che la quota del 3% da destinare al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è fiscalmente deducibile.
Regimi speciali in agricoltura e per prestazioni sociali a soggetti svantaggiati.
Per le cooperative edilizie, quelle agricole e della pesca, le cooperative sociali.